L’accompagnamento in montagna

Vincenzo Torti

Il testo che segue è una sintesi, non rivista dall’autore, della relazione dell’Avv. Vincenzo Torti, Vice Presidente Nazionale Vicario del C.A.I., al Convegno su “ La responsabilità dell’educatore nelle attività scout” tenutosi a Roma nel dicembre 2013. Il testo integrale è reperibile sul sito www.archiviopenale.it .

Il Club Alpino Italiano, da ormai 150 anni, provvede, per vocazione e istituzionalmente, a diffondere la frequentazione della montagna. Parlare di “sicurezza” con riferimento ad attività da svolgere in montagna può, al massimo indicare il traguardo cui tendere nelle modalità di azione, nella scelta di itinerari e materiali, nell’approfondimento delle tecniche, ma sempre considerando un margine di rischio oggettivamente imponderabile.
In tale contesto sia il CAI, nei propri ambiti a valenza educativa, sia le Associazioni Scout sono chiamati a confrontarsi con la posizione che vengono ad assumere gli Educatori rispetto agli Educandi quando l’attività si svolge in montagna, individuandone ruolo e funzioni ed i connessi eventuali profili di responsabilità.

Le modalità di frequentazione della montagna
La possibilità di accedere alle montagne è, almeno sin qui, offerta a tutti e tutti devono essere consapevoli che tale frequentazione implica una assunzione di rischio, in parte gestibile ed in parte oggettivamente ineliminabile.

Ciascuno è libero, quindi, di scegliere la propria modalità di frequentazione, che può essere: solitaria ed autonoma, oppure con amici o altri alpinisti, escursionisti o speleologi, o ancora con accompagnatori volontari o con guide alpine (professionisti) oppure, ed è il caso che ci occupa, nell’ambito di Associazioni Scoutistiche i cui gruppi di ragazzi accedono alla montagna affiancati da un Capo Scout.

La scelta di andare in montagna in uno, piuttosto che in un altro, dei modi indicati, comporterà una differenziata graduazione del rischio che si intende accettare e che, pur costituendo la imprescindibile costante delle attività in oggetto, risulterà così diversamente distribuito: chi va da solo assume un rischio totale, proprio ed esclusivo, mentre chi decide di procedere accompagnato, e in quanto tale, oltre ad effettuare una scelta prudente, viene anche a trovarsi in una posizione che, in vario modo, come si vedrà fra breve, risulta “garantita” rispetto a possibili eventi dannosi.
Il che, a mio avviso, accade anche con riferimento alla figura del Capo Scout.
Vediamo insieme per quali motivi.

Sappiamo che si definisce “accompagnamento” l’attività umana per cui un soggetto, l’accompagnatore, professionalmente, per spirito associazionistico o per amicizia o cortesia si unisce ad una o più persone, gli accompagnati, accettando espressamente o tacitamente di offrire loro collaborazione e protezione in misura corrispondente a capacità e conoscenze, talora certificate, per consentire o favorire lo svolgimento dell’attività alpinistica, escursionistica e o speleologica.

La ragione per cui ci si rivolge ad un accompagnatore, quindi, è quella di diminuire il rischio che si intende assumere, benché ne perduri una quota variabile, rapportata al livello di affidamento che si determina in ragione del grado di qualificazione dell’accompagnatore e delle capacità dell’accompagnato, investendosi il primo di un potere direttivo cui corrisponde la subordinazione del secondo, con l’ulteriore effetto di dare vita ad una relazione che, a determinate condizioni, può costituire fonte di responsabilità.

Mentre nel lessico corrente il concetto di “accompagnamento” è riferibile a molteplici situazioni nelle quali delle persone svolgano attività congiuntamente, perché sussista un accompagnamento in senso giuridico occorre che la relazione tra coloro che vanno in montagna risulti connotata dalla finalità, implicitamente sottesa nel contesto in cui opera il Capo Scout-Educatore, di trasferimento di una quota parte di rischio dall’accompagnato all’accompagnatore. Ne deriva in capo a quest’ultimo l’insorgere di un dovere di protezione, con i relativi obblighi a favore dell’altro; anche nei confronti di quest’ultimo si costituiscono, ad un tempo, un proporzionale affidamento, da parte del Capo Scout, parimenti tutelato, e con obblighi di diligenza e correttezza.

Per questo non sarà accompagnatore in senso giuridico l’amico o lo Scout con cui si organizza una uscita per la quale si sia dotati di analoga preparazione ed esperienza; lo stesso deve dirsi per l’accompagnatore qualificato o finanche la guida alpina, ogni qualvolta l’escursione o la salita costituiscano una mera occasione di attività congiunta, ma senza la specifica finalità di integrare i limiti di esperienza, conoscenza e capacità tecniche da parte dell’uno e a favore dell’altro, così da rendere praticabile quel che, altrimenti, non si sarebbe potuto affrontare.

Ecco perché il Capo Scout acquista il ruolo e le funzioni di accompagnatore nel senso giuridico sopra esposto, in quanto, nello svolgimento della propria attività educativa, assume anche una parte del rischio dei ragazzi che accompagna in relazione al tipo e livello di “avventura” prescelto.

Posizione del Capo scout rispetto all’ambito degli accompagnatori
Gli accompagnatori possono essere:
professionali, iscritti ad albi ed operanti, normalmente, per ottenere un corrispettivo a fronte della propria prestazione lavorativa: sono la guida alpina-maestro di alpinismo, l’accompagnatore di media montagna, la guida vulcanologica, la guida speleologica, nonché le altre figure professionali create dalle legislazioni regionali in ambito turistico;
non professionali o volontari, con l’obbligo assoluto di gratuità della prestazione, a loro volta:
b1) qualificati: nel caso degli istruttori ed accompagnatori titolati del CAI;
b2) non qualificati: nel caso di chi si presta ad accompagnare per ragioni associazionistiche, di amicizia o di cortesia.

Il livello graduato di preparazione, competenza ed esperienza di ciascun tipo di accompagnatore, fermo il dovere di protezione che fa capo a tutti, determina un differente livello di affidamento, cioè di aspettative, nell’accompagnato, nel senso che quanto minore risulti tale livello, tanto maggiore sarà il rischio accettato.

Il Capo Scout è certamente un accompagnatore volontario ma, in assenza di uno specifico iter di formazione tecnica, riveste sì una qualifica che ne sottende le precedenti esperienze e una comprovata formazione rispetto al ruolo che, proprio per questo gli viene attribuito dall’Associazione, ma non può dirsi “accompagnatore qualificato”.
Il che dovrebbe, almeno a livello teorico, determinare una minore aspettativa di protezione sia da parte dei ragazzi (e delle loro famiglie) sia da parte dell’ordinamento.

Conclusioni
Incontri come quello odierno hanno il grande merito di portare all’attenzione, ad un tempo, del mondo giuridico e di quello del volontariato tematiche che, correttamente affrontate e sviluppate, non potranno che assicurare un sempre maggiore rispetto dei soggetti interessati dall’accompagnamento in montagna, e degli ideali del volontariato, attraverso la corretta applicazione delle disposizioni che regolano l’accertamento della responsabilità penale.
L’auspicio è che le riflessioni e gli spunti emersi in questa occasione possano costituire un utile riferimento per tutti coloro che vorranno dedicare a questa materia ulteriore e più specifica attenzione.

Tagged with: , ,
Posted in 2/2015, Preparati a Servire, Speciali