Il rischio consentito nelle attività scout

Sergio Colaiocco

Il testo che segue è una sintesi, non rivista dall’autore, della relazione di Sergio Colaiocco, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al Convegno su “ La responsabilità dell’educatore nelle attività scout” tenutosi a Roma nel dicembre 2013. Il testo integrale è reperibile sul sito www.archiviopenale.it

Se ci poniamo nell’ottica dell’ordinamento giuridico lo scoutismo appare un metodo educativo caratterizzato dai mezzi che utilizza.
Lo scoutismo è infatti un metodo attivo basato sull’ imparare facendo attraverso attività all’aria aperta. In quest’ottica appare centrale la vita nella natura che costituisce per i giovani occasione per mettersi alla prova in attività avventurose per sviluppare la responsabilità e le capacità decisionali.

Nell’educazione scout si fondono attività di vario tipo:
attività in sede
attività da cortile
attività importate da altre discipline, soprattutto sportive,
attività proprie, tipiche ed esclusive dello scoutismo (vita di Sq, hike, missioni, ecc.)

Ciò detto, iniziano a delinearsi le ragioni per cui appare corretto affermare che l’attività scout – in particolare quella dei punti 3) e 4) – è una proposta educativa che comporta necessariamente un incremento di rischio.

E’ vero, infatti, che tutte le esperienze di crescita della persona, anche le più comuni, qualora non si limitino ad aspetti meramente intellettuali, comportano sempre problemi in ordine alla tutela dell’integrità fisica dell’educando. Si pensi ad esempio all’educazione di un bambino, ove il grado di rischio aumenta in proporzione ai margini di autonomia che i genitori progressivamente gli riconoscono.

Scoutismo e rischio
Al contempo è però anche vero che lo scoutismo per le sue caratteristiche intrinseche comporta un aumento del rischio:
sia per le attività che propone (nell’attività scout gli obiettivi educativi si raggiungono attraverso esperienze pratiche e metodi attivi, vissuti nella natura: ambiente privilegiato ove vivere l’avventura; a ciò si aggiunga che, le attività proprie di altri settori quali il cicloturismo, l’escursionismo, il kaiakismo ecc. sono discipline anch’esse di per sé stesse pericolose sia per le modalità con cui sono poste in essere (le esperienze proposte sono vissute con ampi spazi di autonomia dai giovani; molte attività sono vissute dai ragazzi senza la presenza costante del Capo in quanto i giovani sono chiamati a vivere sotto la propria responsabilità le avventure propostegli).

Per queste ragioni il metodo educativo scout comporta inevitabilmente, intrinsecamente, per i partecipanti un incremento del rischio (come già detto, ci si riferisce qui alle attività tipicamente scout: vita di Squadriglia, missioni o hike; non a quella parte di attività che costituiscono attività preparatorie all’avventura, o di contorno alle stesse, che lo scoutismo ha in comune con tutte le attività giovanili come i giochi sul prato ecc.).

D’altronde purtroppo anche le vicende occorse negli anni indicano l’esistenza di forti rischi: il 21.2.1994 tre scout e il loro Capo sono investiti da un’autovettura mentre camminano nel Comune di Camerata Nuova, in Abruzzo, in ora notturna su strada provinciale; il conducente sarà condannato per omicidio plurimo colposo e guida in stato di ebbrezza.

Il 7.8.1996 nelle Dolomiti di Sesto muore un rover, della nostra associazione, scivolando mentre percorre la ferrata “Aldo Rogel”;il procedimento sarà archiviato.

Il 7.8.1999 in Val Chiavenna muoiono tre ragazze di Verona nel corso di un campo estivo mentre dormivano su una tenda sopraelevata, montata su un torrente. I sei Capi definiranno con patteggiamento a un anno e otto mesi di reclusione il procedimento penale.

Il 4.1.2009 nel bellunese un rover di 16 anni, della nostra associazione, scivola su un sentiero e muore. Il Capo e l’aiuto definiranno il procedimento penale con patteggiamento a un anno di reclusione.

Il 4.1.2013 in Valbiondone, una ragazza quindicenne, nel giocare sulla neve con delle camere d’aria, non riesce a fermarsi e cade in un dirupo; tre Capi patteggeranno una pena di sei mesi di reclusione ognuno.

E’ necessario, allora, verificare se è permesso dal nostro ordinamento giuridico mettere a rischio l’incolumità fisica dei ragazzi pur di realizzare le attività scout.

Scoutismo e costituzione
Ebbene lo scoutismo può controbilanciare il pericolo per l’incolumità fisica dei giovani che vi aderiscono con altri valori giuridicamente rilevanti, ed in particolare, nello scoutismo l’incremento di rischio è controbilanciato dall’essere finalizzato all’educazione della persona; finalità che è costituzionalmente tutelata e favorita.

L’azione educativa, infatti, è attribuita, in primo luogo, dalla Costituzione alla famiglia (artt. 29 e 31) e alla scuola (art. 33) ma al contempo vi è nella Carta Costituzionale un esplicito riconoscimento del fatto che il percorso formativo della persona si nutre anche dell’apporto di formazioni sociali aggiuntive alle quali l’individuo partecipa e nelle quali sviluppa la sua personalità.

La Costituzione, agli artt. 18 e 19, dà, infatti, un pieno riconoscimento anche a queste formazioni intermedie costituite da associazioni culturali, sportive e religiose che contribuiscono a formare la personalità accrescendo le conoscenze e le esperienze personali dell’individuo. Ebbene se in Costituzione vi è “un pieno riconoscimento del diritto all’educazione intesa in senso ampio come percorso formativo che conduce l’individuo alla pienezza delle sue potenzialità” detto percorso formativo è affidato anche alle formazioni sociali intermedie tra le quali rientra pacificamente anche l’associazionismo scout.

In conclusione sul punto. E’ allora possibile affermare che nello scoutismo l’incremento di rischio che deriva dalle attività scout è consentito dall’ordinamento giuridico; ciò in quanto, se è vero che siamo alla presenza di un’attività che mette in pericolo l’incolumità fisica dei giovani, è anche vero che essa ha finalità educativa, che è tutelata e favorita dalla Costituzione.

Se il rischio è controbilanciato dalla finalità educativa dobbiamo esaminare con attenzione quali sono le condizioni per cui i due piatti della bilancia siano in equilibrio, in altri termini quali sono le condizioni in cui è consentito correre i rischi insiti nello scoutismo.

Scoutismo: quale diligenza ?
Come per tutte le attività rischiose consentite dall’ordinamento le condizioni perché le attività scout siano poste in essere andando esenti da responsabilità anche in caso di incidenti sono individuate dalla giurisprudenza.

Le condizioni da porre in essere appaiono, in particolare, sintetizzate dalla Corte di Cassazione: “nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell’evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l’impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare un’attenuazione dell’obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento (vedi Sentenza della Sezione. 4, n. 7026 del 15/10/2002)”.

Ma cosa vuol dire in concreto che maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile ?
Vuol dire,spiega sempre la Corte di Cassazione, che devono essere rispettate non solo le comuni regole cautelari ma altresì quelle la cui osservanza è resa necessaria dalle caratteristiche e dalle modalità che aggravano il rischio, richiedendo l’adozione di ulteriori e più rigorose regole cautelari.”

E’ richiesto quindi, al Capo scout, di utilizzare quella che viene definita “una diligenza rafforzata” o, meglio, qualificata.

Regole di diligenza
Le attività scoutistiche, per quel che abbiamo sinora detto, possono rientrare a pieno titolo tra quelle il cui rischio è consentito, e per questo anche eventi negativi, astrattamente inquadrabili come abbandono di minore, lesioni o addirittura omicidio colposo, non danno luogo a responsabilità penale. Questo in quanto trattasi di attività, accettata socialmente ( dai pedagogisti ma soprattutto dai genitori degli oltre 200.000 scout censiti ogni anno nello scoutismo italiano) e comunque autorizzata dall’ordinamento (vedi tra gli altri il D.P.R. n.285 del 1985 che riguarda la nostra associazione), la cui finalità educativa è tutelata e favorita dalla Costituzione.

La non punibilità però si avrà solo al ricorrere delle condizioni prescritte e su richiamate che proviamo qui ad elencare in modo sintetico:
che l’attività proposta abbia una finalità educativa,
che rientri tra quelle tipicamente scout,
che la situazione rischiosa permetta di pervenire a obiettivi educativi non raggiungibili con attività diverse e meno rischiose.

E poi necessario verificare che l’adulto educatore scout abbia posto in essere non solo tutte le ordinarie regole cautelari ma anche, come abbiamo visto richiede la Corte di Cassazione, regole cautelari qualificate come gli ordini e le discipline di settore e cioè, per quel che qui interessa, le Norme direttive emanate dalle associazioni scout nelle quali si prevedono le modalità di realizzazione delle varie attività scoutistiche.

Corollario di questo principio e che l’adulto educatore che propone attività proprie dello scoutismo è tenuto a realizzarle così come le proporrebbe un educatore adeguatamente formato e preparato; mentre chi fosse privo di tali abilità e capacità dovrebbe astenersi dall’agire. Qualora, invece, si ostinasse ad agire dovrebbe sforzarsi di farlo nel modo in cui lo farebbe un Capo formato, a rischio di vedersi imputata l’eventuale conseguenza lesiva a titolo di colpa, sotto la forma di colpa per assunzione (che si ha quando la colpa consiste nell’essersi assunti compiti che non si è in grado di svolgere, come nel caso di un medico di famiglia che accetti di effettuare un’operazione chirurgica).

E’, dunque, rilevante non solo il rispetto delle regole del settore ma, trattandosi di diligenza qualificata, anche il percorso di formazione compiuto dall’adulto educatore in quanto l’applicazione delle regole di settore dovrà essere effettuata in concreto utilizzando, come detto, il parametro delle diligenza qualificata cioè quella di colui che è in grado di riconoscere e gestire le situazioni di rischio.

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Posted in 2/2015, Preparati a Servire, Speciali